1. I commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono sostituiti dai seguenti:
«1-bis. Nel caso in cui il prefetto trasmetta gli atti all'ufficio o al comando cui appartiene l'organo accertatore prima che sia decorso il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 203, comma 1-bis, i giorni residui fino a tale termine si sommano a quelli previsti dal comma 2 dell'articolo 203 per la trasmissione degli atti al prefetto da parte dell'ufficio o del comando predetti. In ogni caso il cumulo dei termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 non deve inderogabilmente superare i centocinquanta giorni ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione.
1-ter. Nel caso in cui la data di ricezione degli atti da parte del prefetto ai fini del comma 1 avvenga prima dei centocinquanta giorni risultanti dalla somma dei termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203, i giorni residui fino al centocinquantesimo si sommano a quelli previsti dal comma 1 del presente articolo per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. In ogni caso il cumulo dei termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e di
2. Al comma 2 dell'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «centocinquanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».